Per meglio comprendere le diversità tra marcatura temporale e riferimento temporale, è bene partire dal concetto di validazione temporale contenuto nel Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014).
Il suddetto Regolamento chiarisce che per validazione temporale devono intendersi “dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento”; ma non basta, in base al Regolamento eIDAS tale validazione temporale elettronica, se soddisfa precisi requisiti delineati all’art. 42 della medesima norma, diventa qualificata.
Cosa cambia tra le due validazioni temporali? Cambiano gli effetti giuridici.
L’Articolo 41 del Regolamento stabilisce infatti che alla validazione temporale elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporale elettronica qualificata. E qui siamo nell’ambito del riferimento temporale apposto ad un documento informatico, che è liberamente valutabile dal giudice in base alle caratteristiche del documento informatico cui è apposta tale validazione.
Se la validazione elettronica soddisfa i seguenti requisiti:
- collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;
- si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato; e
- è apposta mediante una firma elettronica avanzata o sigillata con un sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente,
acquisisce la forma di validazione elettronica qualificata e, in base a quanto stabilito dall’art. 41 del regolamento, gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono ...