L'ingresso nel regime forfetario a partire dal 1° gennaio 2019 comporta per il contribuente che nel 2018 ha applicato il regime di contabilità ordinaria/semplificata la rettifica delle detrazioni Iva, secondo quanto disciplinato dall'art. 19 bis 2 del DPR 633/72.
Attenzione! la rettifica iva non riguarda i soggetti che adottavano nel 2018 altri regimi di vantaggio.
La rettifica della detrazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto si rende necessaria ogni qualvolta vi siano dei mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti (pro-rata) o nell'attività che comportino una detrazione dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente operata.
La rettifica dev'essere eseguita limitatamente ai beni/servizi non ancora ceduti o che non sono ancora stati utilizzati.
L'art. 19 bis2 del DPR 633/72 prevede che la rettifica venga eseguita:
- sui beni ammortizzabili, siano essi materiali o immateriali, se al 31/12/2018 non sono ancora trascorsi 5 anni dall’acquisto del bene;
- sui beni immobili, se al 31/12/2018 non è ancora trascorso un decennio dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi.
Il comma 5 stabilisce che non vengono considerati ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%; per queste categorie non si deve, dunque, procedere con la rettifica dell'Iva detratta.
Modalità di calcolo della rettifica Iva
Per i beni ammortizzabili la rettifica è "calcolata con riferimento a tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio". Il comma 8 dell'art. 19 bis2 prevede che per i beni immobili il periodo di rettifica è definito non in 5 anni, ma bensì in 10 anni decorrenti dalla data di acquisto o di ultimazione.