Ammontare e calcolo della detrazione da lavoro dipendente
Le detrazioni da lavoro dipendente sono disciplinate dall’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 917/1986, la cui ultima formulazione è ormai risalente alle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2014, e più specificatamente dal comma 127 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.
“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
- 1.880 euro (fino al 31 dicembre 2013 era 1.840), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro”.
In via generale, quindi, la detrazione fiscale è rapportata al periodo di lavoro nell’anno ed è inversamente proporzionale al reddito complessivo.
La disposizione differenzia tre diversi importi complessivi di detrazioni in ragione del reddito: