Con la Risposta n. 5 del 2019 l’Agenzia delle entrate interviene sul trattamento fiscale dei rimborsi spese per il parcheggio sostenute dai dipendenti durante le trasferte al di fuori del territorio comunale, in riferimento a quanto previsto dall’art. 51 comma 1 e 5 del T.U.I.R.
La risposta parte da un quesito in cui viene chiesto all’Agenzia di conoscere quale debba essere il trattamento fiscale applicato dai sostituti d’imposta ai rimborsi spese relativi ai parcheggi effettuati dai dipendenti durante le trasferte al di fuori del territorio comunale. Questo nel caso in cui il dipendente sostiene spese, anche di notevole entità, relative al parcheggio dell’autovettura utilizzata ai fini di servizio, sia che il veicolo sia di sua proprietà, sia nei casi in cui esso sia noleggiato in leasing dall’azienda e concesso in uso al dipendente.
Il quesito descrive tre specifici casi che riportiamo di seguito:
Caso 1
- Tipologia auto: privata;
- Proprietà veicolo: dipendente;
- Utilizzo veicolo: attività lavorativa e privata;
- Quota a carico del dipendente: no;
- Rimborso spese chilometriche: sì, per l’attività lavorativa;
- Carta carburante: non prevista.
Caso 2
- Tipologia auto: aziendale ad uso promiscuo;
- Proprietà veicolo: leasing;
- Utilizzo veicolo: attività lavorativa e privata;
- Quota a carico del dipendente: canone mensile;
- Rimborso spese chilometriche: non previsto;
- Carta carburante: sì, per attività lavorativa e ad uso privato.
Caso 3
- Tipologia auto: aziendale;
- Proprietà veicolo: leasing;
- Utilizzo veicolo: esclusivamente attività lavorativa;
- Quota a carico del dipendente: non prevista;
- Rimborso spese chilometriche: non previsto;
- Carta carburante: sì, solo per attività lavorativa.
L’Agenzia come al solito parte dal dettato di legge ed esattamente dalla disposizione che prevede che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Siamo di fronte al “famosissimo” principio di onnicomprensività della retribuzione più correttamente del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve “in relazione al rapporto di lavoro”.
Come ben sappiamo rientrano in tale categoria reddituale e sono assoggettabili a tassazione tutte le somme ed i valori indipendentemente dal loro “nomen” (retribuzione per ferie non godute, indennità sostitutive di trasporto …) ivi comprese quelle di trasferta nei limiti degli scaglioni stabiliti dalla norma (che di seguito esamineremo) ed i rimborsi spese (salvo che si tratti di spese anticipate dal dipendente quale acquisto carta, pile, ecc.).
Qui l’Agenzia ricorda che la ragione dell’imponibilità risiede nel riconoscimento al dipendente di un’apposita detrazione (art. 13 del T.U.I.R.) attribuita anche in funzione delle spese di produzione del reddito.
Esiste, come sappiamo, una deroga per le indennità di trasferta e dei rimborsi di spese sostenute in occasione delle trasferte. La deroga consiste nel differenziare la imponibilità a seconda che l’attività sia svolta o meno nell’ambito del territorio del comune in cui è stabilita la sede di lavoro; in questo secondo caso (prestazione dell’attività lavorativa al di fuori del territorio comunale) la norma prevede tre sistemi tra loro alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente: il sistema forfettario, il sistema analitico, ed il sistema misto.
I vari sistemi di rimborso
Il sistema forfetario stabilisce l’erogazione di un’indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfetaria, diretta a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta, che è esclusa dall’imponibile fino all’importo di 46,48 euro al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all’estero. I rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono a formare il reddito quando le spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione. Sono soggetti a tassazione tutti i rimborsi spese, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all’indennità di trasferta.
Diversamente il cosiddetto sistema misto prevede limiti di esenzione dell’indennità di trasferta ridotti rispetto al rimborso forfettario ed all’esenzione delle spese di viaggio e trasporto, ovvero: “In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo”. Tale “limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto”.
E dunque le riduzioni e gli importi ridotti sono i seguenti:
- di 1/3 (franchigia di 30,99 euro, elevata a 61,65 euro per le trasferte all’estero) nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, o di alloggio o vitto forniti gratuitamente;
- di 2/3 (franchigia di 15,49 euro, elevata a 25,82 per le trasferte all’estero) nel caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, o vitto e alloggio forniti gratuitamente.
I rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono a formare il reddito quando documentati nel rispetto di quanto previsto per la documentazione. Ogni altro rimborso (oltre a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è assoggettato interamente a tassazione.
Il sistema analitico o a “piè di lista” infine prevede l’esenzione del rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (anche sotto forma di indennità chilometrica) oltre all’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei “rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all’estero”.
Su questo si è espressa la arcinota Circ. n. 326/E del 23 dicembre 1997 che ha ricompreso tra le “altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio (...)” riconducibili alle franchigie che abbiamo elencato (15,49 euro al giorno …) a titolo di esempio, quelle relative alla “lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance, ecc. (…) anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di lire 30.000 (€ 15,49) L’eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità indipendentemente dall’importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente”.
Sulla base della normativa richiamata e dei chiarimenti di prassi forniti il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio nei tre casi considerati, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio:
- è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;
- rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.