In base a quanto stabilito dall’articolo 4 del DL n. 50/2017 rubricato "Regime fiscali delle locazioni brevi", come modificato in sede di conversione dalla L. n. 96/2017, spetta ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, quindi ad esempio agenti e agenzie immobiliari, nonchè ai soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare ovvero le principali piattaforme che operano nel settore della locazione per brevi periodi, in via abituale ancorchè non esclusiva, l’obbligo di trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.
Qualora tali soggetti omettano di inviare la comunicazione dei dati oppure qualora effettuino una comunicazione incompleta o infedele, saranno puniti con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che potrà essere ridotta alla metà se la trasmissione verrà effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, verrà effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Riassumendo sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sui contratti di locazione conclusi per il loro tramite:
- coloro che esercitano la professione di mediatori abilitati nel settore immobiliare online e off line;
- coloro che in via abituale anche se non esclusiva facilitano l’incontro tra domanda e offerta di immobili da locare online e offline.
I soggetti residenti nel territorio dello Stato trasmettono i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline direttamente o tramite gli intermediari. Per la compilazione del file contenente i dati l’Agenzia delle entrate mette a disposizione gli specifici software ...