Pertanto, si ritiene opportuno puntualizzare che tale maggiorazione:
- del 40%, prevista per i beni oggetto di rilevazione nel corso del 2017;
- del 30%, prevista per i beni oggetto di rilevazione nel corso del 2018;
si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio.
Anche nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, la deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall’art. 102, comma 7, del Tuir, che, prevede la quella dei canoni di locazione finanziaria “per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
Ne deriva, di conseguenza, che la durata del contratto di locazione finanziaria e, quindi, il periodo di deduzione civilistica dei canoni di leasing in relazione a quella minima individuata dall’art. 102, comma 7, del Tuir, può essere:
- coincidente, nel qual caso i canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico;
- superiore, nel qual caso i canoni sono deducibili sulla base dell’imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico;
- inferiore, nel qual caso, i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico.
Da cui si deduce che si verifica un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.
Ai fini dell'individuazione degli interessi impliciti è possibile fare riferimento al criterio forfettario dettato dall’art. ...