I fatti di causa e i giudizi di merito
Le vicende oggetto dei due giudizi meritano una trattazione simultanea, che troverà poi nel commento una soluzione unitaria.
L’Ord. n. 29217/2018 riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale da parte di un condòmino, il quale lamenta l’illegittimità della approvazione del consuntivo 2008.
Detto consuntivo avrebbe approvato la spesa di pulizia e di illuminazione delle scale in proporzione ai millesimi di proprietà generale ex art. 1123 comma 1, c.c., anziché secondo il criterio legale legato all’uso di cui agli artt. 1123 commi 2 e 3 e 1124 c.c.
Il Condominio aveva infatti deliberato che sia le spese per la pulizia che quelle di illuminazione delle scale dovessero essere suddivise fra i condòmini secondo le quote di proprietà generale, mentre avrebbe dovuto prevalere il criterio legato alla potenzialità dell’uso e dell’altezza delle unità immobiliari del ricorrente, poste al piano terreno dell’edificio.
La domanda viene rigettata sia in primo che in secondo grado, sulla base del rilievo, condiviso infine dalla Corte di Appello di Milano, che il criterio fosse dettato dal Regolamento condominiale e che al ricorrente non fosse certamente precluso l’uso delle scale.
Ricorre pertanto il condòmino in Cassazione, lamentando ancora una volta la nullità della delibera a suo tempo impugnata e l’omessa applicazione dell’art. 1123, commi 2 e 3 c.c. e dell’art. 14 del Regolamento condominiale in tema di spese per illuminazione delle scale.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, preliminarmente osservando che l’eccezione di parte contro ricorrente (Condominio) di mancata specificazione dei motivi di ricorso in ossequio al disposto dell’art. 360 c.p.c. non è fondata: l’onere di specificità del motivo di ricorso ex art. 366 c.p.c. non impone infatti che ...