Vicenda processuale
Nel caso trattato dalla Cassazione con la Sent. n. 32508/2018, è emerso che un libero professionista (nel caso di specie trattasi di un dottore commercialista) iscritto all’albo professionale di competenza ma non alla Cassa dei dottori commercialisti per non aver superato il limite minimo di reddito previsto per l’iscrizione, è tenuto comunque all’iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e al pagamento dei relativi contributi dovuti per il lavoro autonomo per l’anno 2005.
La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso del professionista avverso la propria iscrizione d’ufficio disposta dall’INPS nella Gestione separata, osservando che l’estraneità della posizione dei liberi professionisti rispetto all’ambito applicativo della Gestione separata si deduce sia dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sia dalla norma di interpretazione autentica recata dall’art. 18, comma 12, del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n. 111, la quale ha reso manifesto che l’iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS ha carattere residuale, essendo obbligata solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l’iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur iscritti ad albi, svolgano un’attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti e ciò in quanto la ratio dell’istituzione della Gestione separata è quella di assicurare copertura assicurativa e tutela previdenziale a soggetti che, in difetto di iscrizione a tale gestione, ne resterebbero privi.
Dette condizioni non ricorrono nel caso di specie in cui l’attività esercitata non è tra quelle non soggette all’iscrizione all’albo professionale, trattandosi di attività di commercialista, né è tra quelle non soggette ...