La vicenda
Con la Sent., sez. II civ., 28 gennaio 2019, n. 2265, la Corte di Cassazione risolve una complessa vicenda, originata dall’acquisto di alcune unità immobiliari in condominio direttamente dal costruttore dell’edificio.
Gli acquirenti, infatti, convengono in giudizio la società costruttrice del fabbricato affinché, previa declaratoria di nullità dei contratti di compravendita, limitatamente alle clausole con le quali la società si è riservata la proprietà esclusiva dell’area sottostante il fabbricato e destinata a parcheggio ai sensi delle norme urbanistiche, sia riconosciuto il loro diritto d’uso su tale area.
Sono molteplici i temi affrontati e risolti dal pregevole provvedimento in esame e tra essi si segnalano quelli della prescrizione del diritto di uso vantato dagli attori e dell’acquisto per usucapione, rivendicato dalla convenuta, della proprietà dell’area destinata a parcheggio, nonostante la nullità delle suddette clausole di riserva: prescrizione ed usucapione riconosciute possibili in astratto, ma correttamente escluse in concreto dalla sentenza d’appello impugnata.
Merita tuttavia un esame più approfondito la questione oggetto del primo motivo del ricorso incidentale, teso ad ottenere l’annullamento della statuizione con la quale il giudice di appello, dopo aver accolto la domanda degli acquirenti, ha ritenuto di liquidare d’ufficio, in favore della società venditrice, il corrispettivo per il diritto d’uso trasferito agli attori in primo grado.
L’operatività dell’art. 41-sexies della Legge Urbanistica
È noto che l’art. 41-sexies, aggiunto alla Legge Urbanistica n. 1150 del 1942 dall’art. 18 della legge n. 765 del 1967 (cosiddetta Legge Ponte Urbanistica), prevede, al comma 1, la riserva obbligatoria degli appositi spazi per parcheggi nelle nuove costruzioni ed aree pertinenziali ad esse aderenti, nella misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (20, nella versione ...