Si tratta di una possibilità rientrante nell’ambito dei provvedimenti di “pace fiscale”, che si pone come alternativa più vantaggiosa rispetto ai sistemi ordinari di definizione (ravvedimento operoso, accertamento con adesione), sempre che ricorrano le condizioni normativamente previste (in particolare quella temporale).
Il provvedimento n. 17776/2019 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, adottato di intesa con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, definisce le modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista per regolarizzare le violazioni constate nel pvc.
Aspetti generali
La definizione dei pvc secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. n. 119/2018 ha ad oggetto il contenuto integrale dei verbali dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane (questi ultimi per violazioni riferite alle dichiarazioni ed operazioni doganali) che siano stati consegnati entro il 24.10.2018, con riferimento a:
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- contributi previdenziali e ritenute;
- imposte sostitutive;
- IRAP;
- IVA;
- IVIE e IVAFE.
I verbali sono definibili se per essi non è stato notificato nessun avviso di accertamento e non è stato ricevuto nessun invito al contradditorio ai fini dell’accertamento con adesione (relativamente alle violazioni contestate nel pvc).
Il comma 2 dell’art. 1 richiamato stabilisce che le speciali dichiarazioni presentate al fine della definizione dei verbali devono essere prodotte entro il 31.5.2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini dell’accertamento.
Il comma 3 dell’articolo prevede che, ai fini della definizione agevolata, nella specifica dichiarazione non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli artt. 8 e 84 ...