Generalità
L’art. 74, quinto comma, del decreto Iva, disciplina un particolare sistema di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto, denominato “regime Iva della subfornitura”.
Ai fini operativi, le operazioni di subfornitura nelle attività produttive si possono individuare nei contratti nei quali un imprenditore:
- si impegna a effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni:
- su prodotti semilavorati;
- su materie prime;
forniti dalla committente medesima;
- si obbliga a fornire all’impresa:
- prodotti;
- servizi;
destinati a essere incorporati o, comunque, a essere utilizzati:
- nell’ambito dell’attività economica del committente;
- nella produzione di un bene complesso;
in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
Momento in cui viene versato il prezzo
Nella pratica commerciale solitamente si rileva che il momento in cui viene versato il prezzo:
- della prestazione resa;
- della cessione effettuata;
dal subfornitore, non coincide con quello:
- dell’esecuzione della prestazione;
- della consegna dei beni;
ma risulta posticipato.
Detta posticipazione implica, di regola, che gli operatori (subfornitori), sono tenuti a effettuare i versamenti relativi all’Iva, in epoca anteriore all’effettiva riscossione delle fatture elettroniche emesse nei confronti dei committenti, con conseguente “anticipazione” del tributo.
Ai fini procedurali, è opportuno tenere in considerazione che la fornitura:
- dei beni;
- dei servizi;
oggetto del contratto di subfornitura non può risultare ulteriormente affidata in subfornitura, senza l’autorizzazione del committente, per una quota superiore ...