La vicenda
Un condominio agisce in giudizio contro altri due condominii, chiedendo il rimborso di spese sostenute per la manutenzione di una condotta fognaria posta nel terreno di sua proprietà, ma a servizio anche dei due condominii convenuti. La domanda viene proposta in forza di una pattuizione contenuta nella convenzione con la quale le cooperative edilizie danti causa dei tre condominii hanno acquistato separati lotti di terreno a fini edificatori.
Tale pattuizione contemplava, appunto, la costituzione di una servitù passiva di passaggio di due condotti di fognatura a carico del fondo acquistato dalla cooperativa dante causa del condominio attore e in favore dei fondi separatamente acquistati dalle cooperative danti causa dei condominii convenuti.
La difesa di questi ultimi si incentra soprattutto su due argomenti: il carattere vincolante della suddetta pattuizione solo per le cooperative contraenti e non anche per i successivi aventi causa; l’appartenenza del tratto fognario esclusivamente al condominio attore, che sarebbe dunque tenuto a sopportarne interamente le spese di manutenzione.
Tali argomenti convincono il tribunale in primo grado, ma non anche la corte d’appello, la quale, ribaltando l’esito del primo giudizio, accoglie la domanda del condominio attore. A parere del giudice di secondo grado, infatti, la convenzione contenente la pattuizione costitutiva della servitù è opponibile ai successivi aventi causa dai proprietari dei fondi interessati, in quanto risulta richiamata negli atti di assegnazione delle singole unità immobiliari dei condominii convenuti.
Questi ultimi ricorrono, vanamente, per cassazione.
L’efficacia della servitù non trascritta
La sentenza in esame affronta diversi profili d’interesse generale, su due dei quali è bene fermare l’attenzione.
La prima questione, logicamente prioritaria, concerne la sorte della servitù non trascritta ma comunque accettata in sede contrattuale, all’atto del trasferimento dei fondi ...