I fatti
Il contributo, oggetto di analisi della ordinanza della Suprema Corte, riguarda dei compossessori che iniziarono un giudizio nei confronti del Comune volto a far accertare l’acquisto per usucapione in loro favore di un immobile urbano e di un terreno. Gli attori inserivano nel loro petitum che il Tribunale li dichiarasse “comproprietari in pari misura” su tali beni. L’adito Tribunale respinse la domanda ed avverso la predetta sentenza solo uno dei compossessori che promossero l’azione fece appello. La Corte d’Appello rigettò l’impugnazione, evidenziando come, al di là della questione oggetto delle restanti censure (circa la contestata natura demaniale dell’immobile in contesa e l’utilizzo privatistico dello stesso), la domanda di usucapione non poteva comunque essere accolta alla luce della natura di riconoscimento della proprietà del Comune da attribuire all’atto di regolarizzazione. Secondo i giudici di secondo grado, l’avvenuto riconoscimento della proprietà del Comune da parte di uno dei compossessori doveva estendersi all’attuale ricorrente, non avendo quest’ultima neppure chiesto il riconoscimento del suo diritto pro quota. Averso la predetta sentenza della Corte d’Appello veniva dispiegato ricorso in Cassazione denunciando la ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 1165 e 2944 c.c., invocando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti interruttivi dell’usucapione, relativi ad uno soltanto dei compossessori, non hanno effetto interruttivo verso gli altri.
Le questioni di diritto affrontate dall’ordinanza
La Suprema Corte, nell’analisi delle questioni di diritto, ha avuto modo di precisare che la Corte d’Appello ha evidenziato che l’appellante non ha mai chiesto diversamente, neppure nel corso del giudizio, di riconoscerle la proprietà pro quota degli immobili, essendo oggettivamente differente la pretesa del comproprietario che invochi l’acquisto per usucapione soltanto di una quota relativa ad un bene indiviso per effetto di una situazione di possesso esclusivo e non di ...