Uno dei punti più delicati dell’intera disciplina in parola riguarda le modalità con cui si deve procedere alla determinazione dell’eventuale plusvalenza che dovrà poi essere sottoposta a tassazione sostitutiva. Nel merito i contribuenti avranno la facoltà di adottare due diversi criteri, alternativi l’uno all’altro, che però sarà necessario valutare attentamente non solo in relazione ai loro effetti immediati (ovvero all’entità dell’eventuale imposizione fiscale derivante dall’estromissione del bene) ma anche in un’ottica prospettica, pianificando, quindi, eventuali successive cessioni degli immobili che in precedenza sono stati estromessi.
Il passaggio che occorre considerare con la massima attenzione ai fini della determinazione della plusvalenza, è rappresentato dall’ultimo periodo del già citato comma 121 il qualche così dispone: “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120”.
Secondo la disciplina che viene richiamata la plusvalenza deve essere quantificata considerando la differenza che intercorre tra il “valore normale” del bene che è oggetto dell’estromissione, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del TUIR, ed il costo che viene fiscalmente riconosciuto (secondo l’articolo 9, comma 3 TUIR “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per ...