Il condominio
Un condominio esiste nel momento in cui due o più unità immobiliari di proprietà esclusiva siano tra loro collegate strutturalmente e funzionalmente, per il tramite di beni accessori, quali scale, tetto, muri perimetrali, fondamenta e, così di seguito, le quali costituiscono le parti comuni dell’edificio.
La natura del condominio
Il legislatore del 1942, nel promulgare il R.D. 16 marzo 1942, n. 262, che ha rielaborato il codice civile e del commercio, rispettivamente del 1865 e del 1882, ha sostanzialmente ripreso il R.D. 15 gennaio 1934, n. 56, omettendo peraltro la definizione di condominio e limitandosi ad elencare nell’art. 1117 c.c., le parti e i servizi che si devono presumere comuni, mentre la giurisprudenza lo ha definito, ante riforma 2012, un mero ente di gestione delle cose comuni, sprovvisto di personalità giuridica, sostituendo in tal modo l’art. 554 del R.D. 25 giugno 1865, n. 2358.
La L. 11 dicembre 2012, n. 220, non ha risolto la questione ma, introducendo ex novo alcuni articoli o modificandone altri, inerenti al patrimonio del condominio, ha indotto la giurisprudenza a ritenerlo fornito di soggettività giuridica (Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 19663).
L’art. 1117 c.c. consente che un bene o un servizio possano essere di proprietà individuale, anziché della collettività condominiale e il titolo relativo deve contenere una chiara e univoca volontà di riservare esclusivamente a uno dei condomini la proprietà di alcuni beni e di escluderne gli altri (Cass., Sez. II, 20 marzo 2015, n. 5657).
Si tratta di una rilevante specificazione che costituisce la base di valutazione degli elementi, strutturali e tecnologici, e dei servizi che sono condominiali sia da parte degli ...