Il decreto, che fa parte del cosiddetto Pacchetto Brevetti - al quale si affianca anche il decreto sui marchi del 20 febbraio 2019 n. 15 teso a modificare la sezione normativa sui marchi d’impresa del Codice della proprietà industriale per adeguarla al Regolamento UE 2017/1001- è stato emanato in Attuazione della delega di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016/2017) ed è teso ad adeguare e raccordare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.
Brevetto Europeo e Brevetto Europeo con effetto unitario
L’Accordo su un Tribunale unificato dei Brevetti ha introdotto norme di natura sostanziale sul brevetto europeo, consentendo – come accade nel settore del marchio dell’Unione Europea - ai 26 paesi che hanno accolto con favore l’iniziativa (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda) di ottenere contemporaneamente una protezione unitaria in materia brevettuale con un notevole risparmio di costi.
Per la convalida in più Stati del brevetto europeo tradizionale si deve affrontare una procedura complessa e costosa: nonostante, infatti, la domanda per ottenere il brevetto europeo debba essere presentata presso un unico ufficio, lo European Patent Office – EPO - con sede a Berlino, esso resta costituito da un insieme di brevetti nazionali indipendenti (si parla infatti in tal caso di fascio di brevetti): una ...