La normativa che ha introdotto tale “procedimento di calcolo” è l’art. 40 del Reg. UE n. 800/2008 e l’INPS ha recepito la norma con la Circ. n. 111/2013 dettando le modalità da seguire al fine di determinare l’incremento in oggetto denominato ULA (Unità Lavorative per Anno) e in seguito, con la Circ. n. 41 del 2017, l’Istituto è intervenuto per chiarire alcuni aspetti importanti applicativi dopo l’intervento del Ministero del Lavoro con l’Int. n. 34/2014 in materia.
In via generale, gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Tuttavia, nel caso di superamento del limite, ne è consentita comunque la fruizione qualora l’assunzione costituisca “incremento occupazionale netto”, nei limiti dell’intensità dell’aiuto, in conformità dell’art. 32 del Reg. (Ue) n. 651/2014.
La normativa generale in materia di ULA: focus sulle regole utili per il calcolo
La Circ. n. 111 del 24 luglio 2013 dell’INPS ha introdotto i seguenti punti fondamentali utili ai fini del calcolo ULA:
- la base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio;
- devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia;
- il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa in quanto si conteggia il lavoratore sostituito;
- il lavoratore stagionale equivale al lavoratore a tempo determinato;
- i lavoratori intermittenti: ...