Il caso e la soluzione della Cassazione
L’Ord. n. 3676 del 7 febbraio 2019, che commentiamo in questo articolo, fornisce importanti precisazioni in tema di legittimazione processuale dell’amministratore nelle liti riguardanti il condominio.
Il caso sorge dalla domanda da parte di un appaltatore del pagamento di parte del compenso dovuto dal condominio per l’esecuzione di lavori edili. In primo grado, tuttavia, l’attore aveva individuato come convenuto l’amministratore e non il condominio, notificando la citazione in giudizio alla persona fisica in qualità di amministratore pro tempore, e non al condominio in persona dell’amministratore. Tanto era sufficiente, secondo il giudice di prime cure – la cui argomentazione era condivisa dalla Corte d’Appello – per rigettare la domanda: l’attore aveva, infatti, secondo i giudici di merito chiamato in giudizio un soggetto diverso dal debitore e dunque, mancando la corretta instaurazione del contraddittorio, la pretesa non poteva essere accolta.
La Cassazione ribalta l’argomentazione dei giudici di primo grado e d’appello, lamentandone l’esasperato formalismo. La legge (art. 1131 c.c.) infatti attribuisce all’amministratore la rappresentanza dei partecipanti, ed egli ha per il condominio legittimazione processuale attiva e passiva, potendo agire e resistere in giudizio. Poco importa, dunque, se la vocatio in ius investe il condominio rappresentato dall’amministratore o l’amministratore in quanto rappresentante del condominio; quel che conta è che il convenuto sia individuato in modo inequivocabile, non potendo l’esame nel merito della pretesa dell’attore essere impedito da argomentazioni centrate sulla mera apparenza e perciò prive di qualsiasi valenza sostanziale.
La legittimazione processuale passiva dell’amministratore
Per quanto specificamente concerne la legittimazione processuale passiva dell’amministratore disciplinata dall’art. 1131, comma 2, c.c., essa è ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità particolarmente ampia. La Cassazione afferma, infatti, che tale legittimazione non incontra limiti ...