Si considerano in conto capitale i contributi genericamente finalizzati all’incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa, in assenza di connessione con specifici investimenti, mentre sono “in conto impianti” i contributi la cui erogazione è subordinata all'acquisto o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili.
In campo fiscale, si distingue tra:
- contributi classificati tra i ricavi (art. 85, comma 1, lettere g e h, TUIR);
- contributi classificati tra le sopravvenienze attive (art. 88, comma 3, TUIR);
- contributi in conto impianti.
Aspetti generali
Sono contributi in conto esercizio (e generano ricavi) quelli spettanti in base ad accordi contrattuali, nonché quelli spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
Sono invece in conto capitale (e generano sopravvenienze attive) i contributi diversi da quelli in conto esercizio (e quindi dai contributi spettanti in base a contratto / in conto esercizio a nonna di legge), oltre ai contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili.
I contributi in conto capitale costituiscono pertanto una categoria residuale, nella quale rientrano le erogazioni volte al generico incremento del patrimonio dell'impresa e della sua capacità di produzione.
In deroga all'ordinario criterio di competenza, il contributo in conto capitale concorre alla formazione della base imponibile del soggetto beneficiario secondo il principio di cassa. Più precisamente, detti contributi sono tassabili come sopravvenienze che assumono rilevanza:
- interamente nell'esercizio in cui sono incassate;
- ovvero, a scelta del contribuente, nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto in quote costanti.
Anche i contributi relativi a studi e ricerche, corrisposti dallo Stato o da enti pubblici (art. 108, comma 3, TUIR), costituiscono contributi in conto capitale.
I contributi in conto impianti