Il caso
Un Condominio appalta ad una ditta l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della facciata e tetto dell’edificio. A seguito del mancato saldo del corrispettivo dell’appalto, la ditta appaltatrice dopo aver ricevuto dall’amministratore dello stabile de quo ai sensi dell’art. 63, primo comma, disp. att. c.c. comunicazione dei nomi dei condòmini morosi, i relativi dati e le rispettive quote millesimali, si rivolge al Tribunale di Ancona ed ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio medesimo ove nel ricorso si dà atto espressamente che il debito di quest’ultimo deriva dalla morosità di due condòmini per le corrispondenti quote millesimali ivi riportate.
La ditta, quindi, notifica il suddetto decreto ingiuntivo al Condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore, e personalmente ai due condòmini morosi. Non avendo nessuno proposto opposizione nei termini di legge, su istanza della creditrice, il Tribunale di Ancona dichiara l’esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del decreto, che viene, poi, munito di formula esecutiva. Dopo aver notificato l’atto di precetto ai due condòmini morosi, ciascuno per la quota di rispettiva competenza, la creditrice, sulla base del suddetto titolo esecutivo, chiede l’iscrizione dell’ipoteca sull’unità immobiliare di uno dei due condòmini morosi per la corrispondente quota parte di debito, ma il Conservatore dei Registri immobiliari di Ancona esegue detta iscrizione con riserva, motivando che non vi sarebbe coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il titolo è stato ottenuto e quello contro cui si chiedeva l’iscrizione ipotecaria (il singolo condòmino). A fronte di ciò, la ditta propone reclamo avverso l’iscrizione con riserva, ai sensi dell’art. 2674-bis c.c. e dell’art. 113-ter disp. att. c.c., innanzi al Tribunale di Ancona, sulla base di una serie di motivi.
I motivi del reclamo
In primo luogo, il reclamante evidenzia che ...