Dati del processo
Nella vicenda oggetto dell’Ord. n. 3661/2019, della Corte di Cassazione, la Corte d’Appello ha respinto l’appello principale proposto dalla lavoratrice nei confronti dell’INPS e di Poste Italiane S.p.A., dichiarando assorbito quello incidentale proposto dall’INPS, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice, sulla scorta degli esiti di una complessa vicenda giudiziaria relativa alla costituzione di un rapporto di lavoro con Poste Italiane S.p.A. a seguito di selezione concorsuale, tesa ad ottenere l’accertamento dell’esatta misura dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da Poste Italiane S.p.A. a decorrere dal 1° marzo 1988 e la condanna della società al pagamento delle relative somme all’INPS che, tuttavia, aveva rifiutato il pagamento dei contributi ritenuti prescritti.
Il giudice del riesame ha confermato la decisione di prime cure che – tenuto conto della definitiva sentenza della Corte d’Appello – aveva accertato la prosecuzione del rapporto di lavoro della lavoratrice sin dal 1° marzo 1988 ed escluso il diritto alla retribuzione a decorrere dal 5 novembre 1999, avendo la lavoratrice rifiutato immotivatamente di prestare l’attività lavorativa, con la conseguenza che l’obbligazione contributiva, esigibile dal 1° marzo 1988 al 5 novembre 1999, era prescritta, essendo intervenuto il primo atto interruttivo rivolto all’INPS solo nel corso del 2006, ed era inesistente per il periodo successivo.
La lavoratrice ricorre per Cassazione sostenendo:
- violazione dell’art. 2909 c.c., in quanto erroneamente la sentenza impugnata non aveva considerato che era passata in giudicato tra la lavoratrice e Poste Italiane S.p.A. la sentenza del Tribunale del lavoro che aveva accertato la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° marzo 1988 e ciò non poteva non riguardare anche l’obbligazione contributiva;
- violazione degli artt. 2909 e 2115 c.c. ...