La vicenda
Contro un condominio, in persona dell’amministratore pro tempore, viene pronunciata una sentenza di condanna al pagamento di una certa somma in favore di determinati creditori.
Questi ultimi, sulla scorta di tale titolo esecutivo di formazione giudiziale, notificano precetto ad una società, nella qualità di amministratrice del condominio condannato.
La società propone opposizione al precetto negando di essere mai stata amministratrice del suddetto condominio.
Il Tribunale accoglie l’opposizione, dichiarando nullo il precetto, con sentenza confermata in grado di appello.
La sentenza della Corte distrettuale viene fatta oggetto di ricorso per cassazione, con motivi che investono, in primo luogo, la ritenuta (dal giudice d’appello) sussistenza dell’interesse della società a far accertare giudizialmente, in sede di opposizione, l’inesistenza della qualifica di amministratrice dell’intimato condominio attribuitale nel precetto e dunque la sua estraneità al processo esecutivo.
I creditori della somma, infatti, evidenziano nel ricorso per cassazione che unico soggetto intimato per il pagamento nell’atto di precetto sia il condominio, essendo stata solo erroneamente indicata nella relata di notifica la società opponente “in qualità di amministratore” del condominio stesso.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il suddetto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione proposta dalla società contro il precetto notificatole.
La natura del giudizio di opposizione all’esecuzione
L’opposizione all’esecuzione disciplinata dall’art. 615 c.p.c. introduce una parentesi di cognizione nel processo esecutivo, autonoma rispetto a quest’ultimo ma pur sempre ad esso funzionalmente collegata.
Attraverso tale forma di opposizione si esercita una azione di mero accertamento negativo (Cass. 28 luglio 2011, n. 16610) con la quale si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (