Il caso affrontato dal Tribunale di Roma n. 37835/2018
Il Tribunale di Roma (n. 37835/2018) si sofferma sulla portata della disciplina posta dall’art. 1137 c.c. in tema di impugnazione delle delibere condominiali, con particolare riferimento all’operatività dei commi 3 e 4 in punto di sospensione cautelare degli effetti della delibera nelle more del procedimento.
Entro tali termini, il Tribunale, dopo aver rilevato prima facie che la nomina dell’amministratore era avvenuta con quorum inferiore a quello previsto dall’art. 1137 c.c., commi 2 e 4, ed aver, quindi, osservato che essa era da considerarsi invalida già solo per tale ragione, si sofferma sull’esperibilità dell’azione cautelare.
Secondo il Tribunale, con riguardo alla delibera di nomina dell’amministratore di Condominio, la sospensione della stessa è giustificata dal periculum per cui la gestione dei beni comuni non è affidata ad un soggetto validamente officiato, con conseguente lesione degli interessi di tutta la collettività condominiale.
Diversamente, prosegue il Tribunale, per altri tipi di delibere il requisito del periculum in mora difetta, laddove “il pregiudizio risulta di natura meramente patrimoniale e, come tale, non può di norma consentire l’accesso alla tutela cautelare ex art. 1137 c.c., poiché, come è noto, il danno patrimoniale è sempre risarcibile ed il pregiudizio derivante dal ritardo nel pagamento è riparabile attraverso la condanna del debitore alla corresponsione degli interessi moratori ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c.”; chiarisce, quindi, che quando si è “in presenza di un pericolo di danno patrimoniale l’ammissibilità della sospensiva della delibera è da restringere a quelle ipotesi connotate da peculiarità tali da determinare un pericolo di pregiudizio irreparabile o con effetti sulla sfera extra patrimoniale”.