Vendita con riserva di proprietà nel codice civile
Si premette in linea generale che nel diritto positivo, la vendita con patto di riservato dominio, o vendita con riserva della proprietà, è un contratto con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata a una condizione sospensiva, ovvero il pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa, regolato dall'art. 1523 cod. civ. (“Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”).
Questo genere di contratto è molto comune in caso di pagamento a rate e comunque in tutti gli accordi in cui il compratore può godere del proprio acquisto prima dell'esborso pattuito con il venditore. Il compratore assume i rischi relativi all'eventuale danneggiamento o perimento dell'oggetto, ma la proprietà effettiva, l'effetto cosiddetto traslativo della vendita, non gli viene garantita fino all'ultimazione del pagamento al venditore. Questi, in caso di mancato o ritardato esborso totale pattuito, ha diritto a riprendersi l'oggetto in questione tramite risoluzione del contratto qualunque sia la cifra già pagata dal compratore. Il venditore non può comunque pretendere alcun diritto di risoluzione se il pagamento rateale è regolare e se il compratore manca il pagamento di una sola rata, che non deve comunque superare l’ottava parte del prezzo stabilito (art. 1525 cod. civ.).
Nel patto di riservato dominio è stato identificato recentemente un reale diritto di garanzia accordato al venditore, mentre si è costantemente escluso che l'effetto traslativo possa verificarsi prima del completamento del pagamento con l'ultima rata. Il patto di riservato dominio è applicabile alle vendite di cose mobili e mobili registrate (autoveicoli, arredamento, macchinari), nonché agli immobili (edifici, appartamenti, terreni) e in quest'ultimo caso potrà essere ...