Le società cooperative si costituiscono per il perseguimento del cd. “scopo mutualistico”, caratteristica immanente che deve essere presente in tutte le società cooperative, indipendentemente dalle modalità concrete attraverso cui le stesse operano.
In altri termini, senza perseguimento dello scopo mutualistico non può esistere una società cooperativa “genuina”.
Diversamente, la prevalenza mutualistica dà diritto alla fruizione di specifiche agevolazioni fiscali (1).
Nel prosieguo si analizzano le caratteristiche salienti delle cooperative edilizie di abitazione; dopo l’inquadramento giuridico, ci si focalizzerà sulle corrette modalità di rilevazione contabile delle opere edilizie che esse realizzano, che variano a seconda, come si vedrà, della tipologia di cooperativa edilizia di abitazione.
Le cooperative edilizie di abitazione: inquadramento normativo
Le cooperative edilizie di abitazione hanno lo scopo di assicurare ai soci persone fisiche l’acquisto di un’abitazione in proprietà o in godimento, a prezzi e condizioni più vantaggiosi di quelli di mercato.
Il Regio Decreto n° 1165 del 1938, “Testo unico dell’edilizia popolare ed economica”, individua due forme di cooperative edilizie:
- cooperative a proprietà individuale o divisa. I soci aderiscono alla cooperativa con lo scopo di ottenere l’assegnazione in proprietà di un alloggio. La cooperativa, pertanto, procede alla realizzazione di immobili di civile abitazione con il contributo dei soci.
- cooperative a proprietà indivisa. I soci aderiscono alla cooperativa con l’intento di ottenere l’assegnazione in godimento di un alloggio. La cooperativa procede a realizzare gli alloggi che entrano a far parte del proprio patrimonio e che verranno concessi in godimento ai soci assegnatari, dietro pagamento di un canone.
Nello statuto deve essere presente la clausola che ne identifica la tipologia (a proprietà divisa od indivisa, o mista).
La normativa di ...