Il quesito
Con la Risposta n. 100/2019, l’Agenzia delle Entrate, pronunciandosi su una cessione intracomunitaria ed uscita dei beni dal territorio dello Stato verso clienti stabiliti all’interno dell’UE, disegna lo stato dell’arte amministrativo e della giurisprudenza comunitaria in materia di prova delle cessioni intracomunitarie.
A tal fine, una società residente dichiara preliminarmente che per la tenuta di una regolare contabilità, conserva tutta la documentazione contabile ed extra contabile necessaria a dimostrare la natura intracomunitaria delle cessioni effettuate, emettendo le inerenti fatture e relativa loro registrazione nei registri IVA, nonché presentando regolarmente gli elenchi Intrastat.
Ciò posto, trattasi di società che effettua cessioni di beni a clienti stabiliti all’interno dell’UE (prevalentemente nei confronti di società del gruppo, ma anche verso clienti che non ne fanno parte), utilizzando diverse modalità di trasporto della merce, al di fuori dell’Italia, anche avvalendosi di diversi trasportatori. Il trasporto della merce ceduta può essere effettuato:
- sia dalla società stessa, nel qual caso la cessione è “franco destino”,
- sia direttamente dal cliente, nella quale ipotesi la cessione è “franco fabbrica”.
Al momento della spedizione dei beni la contribuente emette un documento di trasporto (DDT), con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato anche dal trasportatore per presa in carico e, nel caso di trasporto a cura della società istante, riceve la fattura del trasportatore con l’indicazione dei trasporti effettuati.
Oltre al DDT, la contribuente predispone un documento recante:
- l’identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);
- il riferimento della fattura di vendita;
- il riferimento della fattura logistica (documento interno);
- la data della fattura;
- la data del DDT;
- la data della destinazione delle merci, del paese ...