Il caso
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, accoglie l’impugnazione proposta da un condomino nei confronti di una condomina vittoriosa in primo grado e, per l’effetto, rigetta il ricorso presentato da quest’ultima, ai sensi dell’art. 1137 c.c., per ottenere l’annullamento di una delibera condominiale per difetto di convocazione della medesima condomina alla relativa assemblea.
La Corte territoriale, a sostegno della decisione, rileva la sussistenza di prova documentale relativa alla tempestiva spedizione a tutti i condòmini, da parte dell’amministratore ed a mezzo del servizio postale mediante lettere raccomandate, delle convocazioni per l’assemblea condominiale.
In assenza di contestazione circa l’invio dell’avviso anche alla condomina ricorrente in primo grado e presso il suo indirizzo di residenza, la Corte d’appello considera operante la presunzione di conoscenza della convocazione ai sensi dell’art. 1335 c.c., tenuto conto dell’affidabilità del mezzo utilizzato per l’invio della stessa, ritenendo, dunque, l’assemblea condominiale legittimamente tenuta.
Contro questa decisione propone ricorso per cassazione la condòmina soccombente in grado d’appello.
La natura di atto recettizio della convocazione assembleare
L’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., nel testo – applicabile ratione temporis – anteriore alla riforma del condominio operata con legge n. 220 del 2012, recitava: «[l]’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza».
La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. II-VI, 26 settembre 2013, n. 22047), con orientamento costante, ha qualificato come recettizio l’avviso di convocazione, sicché esso deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, stabilito dalla ricordata disposizione, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo quale dies ...