L’Ord. n. 7699/2019 (10 gennaio-19 marzo 2019)
Il principio, oggetto di giurisprudenza costante, è stato confermato dalla Suprema Corte anche in presenza della questione relativa alla nullità e/o annullabilità della delibera che ha nominato l’amministratore dopo che lo stesso era stato revocato dall’autorità giudiziaria, non ottemperando al divieto contenuto nell’art. 1129, 13° comma, c.c.
Un condomino propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio per la riscossione di contributi condominiali invocando, come unico motivo di opposizione, il fatto che l’Amministratore, nominato nuovamente dall’assemblea benché fosse stato revocato giudizialmente con decreto della Corte d’Appello risalente ad un mese prima, non avrebbe potuto conferire mandato al legale del Condominio per richiedere decreto ingiuntivo e neppure per costituirsi nel giudizio di opposizione.
L’opposizione viene respinta in entrambe i gradi di giudizio. Il condomino ricorre in Cassazione imputando alla Corte d’Appello di non avere considerato la natura imperativa dell’art. 1129, 13° comma, c.c. e dunque la nullità della delibera di nomina dell’amministratore già revocato giudizialmente: nullità dalla quale deriva l’invalidità della procura alle liti conferita al legale del Condominio sia per la fase monitoria, sia per la successiva fase di opposizione, dove il Condominio non aveva prodotto nuova procura.
La Cassazione respinge il ricorso confermando la permanenza dei poteri di rappresentanza, anche processuale, dell’amministratore fino alla sua avvenuta sostituzione, con conseguente potere di conferire valida procura al difensore del Condominio.
La Suprema Corte ha altresì evidenziato che nella fattispecie la delibera di nomina non era stata neppure oggetto di impugnazione e dunque non era stata dichiarata invalida.
Il riconoscimento dei permanenti poteri rappresentativi dell’amministratore, afferma la Suprema Corte, non è smentito dall’assunto carattere imperativo della norma (art. 1129, 13° comma, c.c.) posta a tutela dell’interesse generale ...