La vicenda da cui nasce il giudizio deciso dalle Sezioni Unite
Il giudizio trae origine dalla domanda di un condominio, volta alla riduzione in pristino delle opere realizzate da una condomina – proprietaria degli ultimi tre piani dell’edificio – la quale aveva eseguito lavori, in violazione di una norma del regolamento condominiale dettata a tutela dell’estetica dell’edificio e in pregiudizio di una servitù di passaggio in favore di parti comuni esercitata mediante una scala esterna corrente tra il quarto ed il quinto piano.
Il Tribunale accoglie integralmente le domande del condominio.
La Corte d’appello conferma solo la violazione della norma del regolamento condominiale, negando – per asserito difetto di prova – l’aggravamento della servitù conseguente allo spostamento all’interno dell’appartamento della scala di accesso al piano quinto.
Avverso la sentenza di secondo grado la condomina parzialmente soccombente in appello propone ricorso per cassazione, cui resiste con controricorso il condominio.
Un’altra condomina, non costituitasi nei gradi di merito, propone invece ricorso incidentale.
La seconda sezione della Corte di Cassazione rimette la causa alle Sezioni Unite, per la risoluzione della questione di massima, di particolare importanza, della possibilità di considerare il singolo condomino già “parte” dei pregressi gradi di merito, pur se non costituitosi uti singulus, in quanto comunque “rappresentato dall’amministratore”, e, dunque, legittimato a proporre ricorso incidentale.
La decisione delle Sezioni Unite, più che sul merito della controversia, presenta profili di notevole interesse che involgono, piuttosto, le questioni concernenti la soggettività del condominio e i rapporti processuali tra condominio, condòmini e terzi, con particolare riferimento alla legittimazione reciproca e sostituiva all’impugnazione spettante al singolo condomino.
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