Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo è destinato a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni. L'agevolazione in questione premia gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. Esemplificando, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sono agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020.
Il credito d'imposta spettante si calcola sulla spesa incrementale per gli investimenti in R&S, sostenuta in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015 (2012-2014), deve essere esposto nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi agevolabili e può essere utilizzato solo in compensazione.
Quadro di sintesi per il 2018
L'articolo 1, comma 35 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) ha ridefinito il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo introdotto dall'articolo 3 del DL n. 145 del 23 dicembre 2013; il successivo D.M. 27/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/07/2015 ha invece definito le modalità applicative. Fino al 31 dicembre 2016 il credito d'imposta era concesso dal 25% al 50% a seconda della tipologia di attività di R&S svolta dall'impresa beneficiaria e il massimale annuale del credito non poteva superare i 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che le spese per attività di ricerca e sviluppo in ciascun esercizio, in relazione al quale si intendeva fruire dell'agevolazione, fosse almeno di 30.000 euro.
L’agevolazione è stata in seguito potenziata dall'art. 1, ...