Cass. Civ., Sez. II, n. 8930 del 29 marzo 2019
Con la sentenza approfondita in questo contributo, in materia di appalto e vizi costruttivi di un edificio condominiale, la Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi su ben 25 motivi di ricorso, molti dei quali vengono ritenuti privi dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., non essendo stati specificamente dedotti dalla ricorrente.
Legittimazione dell’amministratore a compiere atti conservativi in caso di vizi costruttivi dell’intero edificio, incluse le porzioni esclusive
Il secondo, terzo e quarto motivo sono d’interesse in quanto viene affrontata la questione se l’amministratore sia legittimato o meno alla tutela delle parti esclusive in assenza di uno specifico mandato dei singoli condomini e di una delibera di autorizzazione da parte dell’assemblea. La doglianza del ricorrente, che sostiene l’impossibilità per l’amministratore di esperire l’azione di garanzia ex art. 1669 c.c. anche con riguardo ai danni alle porzioni esclusive, viene ritenuta infondata nel merito. Sul punto, la Corte di Cassazione richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 1130, n. 4, c.c. deve interpretarsi estensivamente, nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi alle parti comuni, l’amministratore ha il potere-dovere di compiere quanto necessario per la salvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condominiale unitariamente considerato e può proporre l’azione ex art. 1669 c.c., la quale rientra nel novero degli atti conservativi ove sia volta a rimuovere i difetti di costruzione che riguardino l’intero edificio, configurandosi una causa comune di danno che non consenta alcuna distinzione tra parti condominiali e porzioni esclusive. In tal senso anche Cass. n. 2436/2018; Cass. n. 5613/1996 e Cass. n. 3366/1995. Con tali pronunce viene, infatti, affermato che nel caso in cui i gravi ...