La vicenda processuale (Cass. n. 10355/2019)
Alcuni condomini assegnatari di alloggi ad uso abitativo edificati ed assegnati dalla cooperativa costruttrice ai propri soci in regime di convenzione di edilizia economica popolare, si sono visti respingere l’appello contro la sentenza di 1° grado del Tribunale di Roma che a sua volta aveva disatteso la domanda degli stessi condomini diretta ad accertare e confermare che l’area piloty era un bene condominiale e quindi indisponibile. Contro la decisione della Corte di Appello di Roma Sent. n. 149/2013 del 10 gennaio 2013 è stato proposto ricorso presso la Suprema Corte. In sintesi la società cooperativa, dopo la edificazione in regime di convezione edilizia pubblica, ha proceduto mediante una “clausola di riserva di proprietà”, contenuta nel regolamento di condomino di tipo contrattuale, a trattenere per sé la proprietà del bene e quindi a non trasferire agli assegnatori pro quota millesimale l’area piloty (ed altri beni comuni) a parte del condominio; area piloty che è stata poi trasformata in unità commerciali (negozi) successivamente alienati, sempre dalla stessa cooperativa, a titolo oneroso con scopo lucrativo a soggetti terzi non soci e quindi estranei alla compagine mutualistica. Di tutta questa situazione il gruppo di condomini lamenta illegittimità sotto una serie di profili che si sono tradotti nei tre motivi di ricorso presso la Corte di Cassazione. Il primo motivo risulta essere quello decisivo ed ha per oggetto la violazione erronea e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 167 del 18 aprile 1962, siccome modificata dalla legge n. 865 del 22 ottobre 1971 n. 35 della legge n. 865 cit., 201 e 205 del T.U. n. 1165 del 28 aprile 1938, mentre gli altri due motivi, che deducono sia l’omissione di fatti e documenti decisivi ...