La Corte, respingendo integralmente il ricorso presentato, ha affrontato i seguenti aspetti:
- la legittimazione ad agire dei singoli condomini a tutela del bene comune;
- i poteri gestori dei comproprietari nell’esercizio di atti/azioni;
- l’interpretazione dei limiti/divieti contenuti nel regolamento di condominio di tipo contrattuale;
- la distinzione tra modificazione ed innovazione.
Il commento che segue tiene altresì conto di un’altra decisione della Corte a sezioni unite (n. 10934/2019) che ha affrontato aspetti analoghi.
La vicenda processuale
La vicenda ha per oggetto un vano tecnico condominiale destinato ad ospitare una cabina elettrica in virtù di una concessione di diritto d’uso – di norma – onerosa, stipulata tra l’originario costruttore (cooperativa edilizia) ed il gestore proprietario della cabina, e soggetta ad un termine finale di efficacia. Il condominio (subentrato alla cooperativa costruttore) in prossimità della scadenza ha esercitato la disdetta per impedire l’eventuale rinnovo contrattuale dopo 35 anni dalla concessione. Detta disdetta non è stata accettata dal gestore con il conseguente insorgere della lite giudiziale. Nel giudizio di 1° grado agivano come attori due condomini che invocavano la cessazione degli effetti della convenzione in forza della disdetta e richiedevano il rilascio del vano tecnico libero da cose. Il gestore si costituiva in giudizio invocando il difetto di legittimazione attiva degli attori. Il giudizio si è poi concluso con la Sent. n. 672/2011 del Tribunale di Ancona che accoglieva integralmente la domanda dei condomini/attori. Contro la detta sentenza il gestore interponeva appello il quale si è concluso con la sentenza della Corte Appello di Ancona n. 568 del 18 aprile 2017 che rigettava il ricorso confermando la sentenza di primo grado. La decisione di 2° grado è stata successivamente oggetto di ricorso presso la ...