L’istituto delle ferie trova la propria fonte principale all’interno della Costituzione, all’art. 36 comma 3, il quale afferma che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Inoltre, l’istituto è menzionato nell’art. 2109 c.c. che indica che il lavoratore “Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”.
Il D.Lgs. n. 66/2003 integra l’articolo del Codice civile specificando che “il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”, includendo la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti di miglior favore.
Le ferie sono quindi considerate un diritto del lavoratore, con la funzione di reintegrare le energie psichiche e fisiche del lavoratore, dopo un periodo continuato di lavoro. Il D.Lgs. n. 66/2003 sancisce inoltre che, almeno due delle quattro settimane annuali di ferie previste devono essere godute in maniera continuativa; le altre due settimane, invece, possono essere fruite anche in maniera frazionata, ma entro i 18 mesi dalla maturazione.
La Circ. MinLav. n. 8/2005 ha quindi precisato che, il periodo feriale, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, può essere frazionato in 3 distinti periodi:
- Primo periodo: almeno due settimane consecutive, da fruirsi entro l’anno di maturazione;
- Secondo periodo: due settimane anche in modo ripartito, ma entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione;
- Terzo periodo: superiore al minimo di quattro settimane che può essere fruito anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito dall’autonomia privata dal momento ...