In linea generale, la possibilità di ammortizzare un bene è subordinata al suo essere utilizzato dall’impresa; in determinate ipotesi, però, ne può essere precluso l’utilizzo, ad esempio quando esso è sottoposto a provvedimenti di tipo “cautelare” che lo rendono indisponibile.
Secondo le attuali disposizioni normative, e secondo la lettura dei principi contabili OIC (che si riflette anche sugli obblighi fiscali), il temporaneo inutilizzo di un bene strumentale (che ordinariamente concorre all’economia dell’impresa) non fa venir meno l’ammortamento, perché il bene continua a deperire e quindi ne va “recuperato” il valore.
Aspetti generali
Secondo il principio OIC 16, l’ammortamento è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell’esercizio.
Il valore da ammortizzare è dato dalla differenza tra il costo dell’immobilizzazione e, se determinabile, il suo valore residuo (il quale corrisponde al presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile).
Inoltre, precisa il principio contabile che la vita utile è il periodo di tempo durante il quale la società prevede di poter utilizzare l’immobilizzazione, da determinarsi anche attraverso il numero complessivo di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima di poter ottenere tramite l’uso dell’immobilizzazione.
Il valore netto contabile di un’immobilizzazione materiale è invece il valore al quale il bene è iscritto in bilancio al netto di ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio e di esercizi precedenti.
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo va sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione; la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione.
Gli ...