Il meccanismo ordinario dell’IVA
Si premette che l'IVA è un’imposta indiretta che grava sulla cessione di beni e servizi effettuata da soggetti passivi, cioè da imprenditori, artisti e professionisti abituali, nel territorio dello Stato. La natura di tale imposta assume rilievo di entrata fiscale quando il bene o servizio viene acquistato a titolo definitivo, cioè dal cosiddetto consumatore finale.
L’IVA si applica su ogni cessione con obbligo di rivalsa (art. 18 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), cioè con l’obbligo, da parte del fornitore, di addebitarla al cliente e di versarla in seguito allo Stato con il seguente calcolo: IVA a debito (sulle vendite) - IVA a credito (sugli acquisti) = IVA dovuta.
Il sistema della detrazione (art. 19 D.P.R. n. 633/1972) consente infatti di versare l’imposta soltanto sulla differenza fra le vendite e gli acquisti e quindi di assoggettare ad essa unicamente il valore aggiunto del bene o del servizio.
Il meccanismo di detrazione (imposta da imposta) fa sì che per tutti i soggetti che intervengono nella produzione e nello scambio di beni e servizi, dal produttore ai vari intermediari, venditori, ecc., l’IVA sia un tributo caratterizzato da neutralità, nel senso che ognuno di questi soggetti paga l'IVA al fornitore e la detrae, o versa l'IVA comunque incassata dal cliente: in sostanza, può accadere che l'operatore economico, imprenditore o professionista, anticipi l'IVA (è il caso in cui il versamento dell'imposta sia antecedente all'effettivo incasso della fattura/parcella), ma non sarà mai tenuto a corrispondere un importo senza recuperarlo.
Unico soggetto inciso dal tributo, cioè reale pagatore dell'imposta, è il consumatore finale, colui che acquista un bene o un servizio gravato dall'IVA e non può detrarla.
Il regime speciale IVA per l’editoria
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