Questo è uno dei chiarimenti che emergono dalla risposta ad interpello n. 157 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in esame il contribuente, al quale l’Ufficio aveva riqualificato come imponibile una cessione di beni, chiede se a seguito della definizione delle liti ex art. 6 DL 119/2018 l’Iva pagata nell’ambito della definizione delle liti possa essere addebitata in via di rivalsa alla società cessionaria ed il momento in cui l’avviso di accertamento impugnato possa essere considerato definitivo ai fini della rivalsa.
Ricordiamo che la rivalsa consente al cedente/prestatore di richiedere l’imposta versata al cliente e consente a quest’ultimo di detrarla, ed è possibile, ai sensi dell’art. 60 comma 7 del D.P.R. 633/72, solo in presenza di avvisi di accertamento o di rettifica divenuti definitivi ed a condizione che il contribuente accertato paghi l’imposta, le sanzioni e gli interessi.
Con la risposta in esame l’Agenzia delle Entrate ha confermato (quanto già aveva avuto modo di dire con le risposte ad interpelli 128 e 129 del 23.4.2019) la possibilità da parte del cedente di procedere in via di rivalsa per le somme pagate a titolo di definizione della controversia tributaria ai sensi del citato articolo 6.
Con riferimento al requisito della definitività ai fini dell’esercizio della rivalsa, l’Agenzia delle Entrate ritiene definitivo l’atto nel momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata.
Se invece, come nel caso dell’interpello, si è in pendenza dei termini per l’impugnazione della pronuncia giurisdizionale di primo grado, e pertanto non vi sarà appello e conseguente pronuncia giurisdizionale di cessazione della materia del contendere, la definitività si determina alla scadenza del 31 luglio 2020 senza notifica del ...