In questo modo, tutte le dichiarazioni prodotte dai contribuenti possono essere oggetto di integrazione entro i termini concessi per l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria; inoltre, in caso di dichiarazione integrativa a sfavore (con un maggior debito tributario da assolvere), è possibile il ricorso al ravvedimento operoso “lungo”, anche in presenza di attività di controllo fiscale (purché non sia già stato notificato un avviso di accertamento).
Ponendosi alcuni problemi in relazione alla possibilità di presentare dichiarazioni integrative “a cavallo” dell’entrata in vigore dei nuovi termini per l’accertamento (riferiti ai periodi di imposta dal 2016 in avanti), nonché all’operatività del previgente raddoppio dei termini di decadenza in caso di violazioni penali, l’Agenzia ha fornito precisazioni nel corso del recente de “Forum Il Sole 24 Ore” del 30.5.2019.
Aspetti generali
Per effetto della cennata modifica normativa (art. 5 del D.L. n. 193/2016, intervenuto sull’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22.7.1998, n. 322), la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa (IRPEF, IRAP, sostituti di imposta) – sia a favore che a sfavore del contribuente - deve ritenersi estesa oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, entro il più ampio termine concesso per eseguire gli accertamenti fiscali.
In precedenza, la dichiarazione era rettificabile entro tali termini solamente se a sfavore, cioè collegata a un maggior imponibile o debito di imposta (la rettifica a favore, cioè con minor imponibile / debito di imposta, era soggetta a un termine più ristretto, corrispondente al secondo periodo di imposta successivo rispetto a quello da “integrare”).
Se la dichiarazione integrativa è a favore del contribuente, il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo ...