Il caso affrontato da Trib. Milano, sez. XIII civ., 29 marzo 2019
Un singolo condomino conviene in giudizio il condominio per chiedere, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., la revisione delle tabelle millesimali a fronte di un intervento di sopraelevazione da parte di un altro condomino. A tal fine viene richiesto al Tribunale di tener conto di un accordo intervenuto tra tutti i condomini che prevede soltanto la correzione delle tabelle millesimali esistenti, attraverso l’aggiunta dei millesimi del nuovo piano e la modifica dei millesimi ascensori.
Il Tribunale, disposta la CTU ed accertati i presupposti per la revisione, accoglie soltanto la domanda relativa alla revisione delle tabelle millesimali, rigettando invece le domande concernenti la mera correzione delle stesse secondo l’accordo intervenuto tra i condomini e l’impugnativa delle delibere che avevano disposto il riparto secondo le tabelle all’epoca in vigore (seppur successive alla sopraelevazione).
La revisione delle tabelle millesimali e la sopraelevazione
Il sistema codicistico, e in particolare le disposizioni di attuazione c.c., si occupano delle tabelle millesimali (a) per quanto concerne i diritti di ciascun condomino sulle cose comuni, nel senso che l’art. 1118 c.c. determina tali diritti in proporzione al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene; (b) per ciò che riguarda la loro formazione e le loro funzioni, in quanto esse devono essere elaborate secondo i criteri fissati dall’art. 68 disp. att. c.c. ai fini della ripartizione delle spese e del corretto svolgimento del procedimento assembleare e, infine, (c) per quanto attiene la possibilità di procedere alla loro rettifica o modificazione nei casi indicati dall’art. 69 disp. att. c.c.
Ai fini che in questa sede interessano, rileva l’ultimo aspetto menzionato e, più nello specifico, la revisione delle tabelle millesimali a fronte della sopraelevazione.
Come ...