Aspetti generali
Il bilancio di esercizio (stato patrimoniale + conto economico + nota integrativa), accompagnato dalla relazione sulla gestione, deve essere consegnato ai sindaci almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
Ai sindaci è accordato un lasso di tempo non inferiore a 15 giorni per espletare la propria attività di analisi e verifica sul bilancio.
Al termine dell’esame sul bilancio, il collegio sindacale deve predisporre una relazione contenente le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte. Il collegio sindacale non ha l’obbligo di sottoscrivere il bilancio d’esercizio, mentre la dichiarazione dei redditi va sottoscritta dal soggetto a cui è attribuito il controllo contabile.
Entro lo stesso termine previsto per il collegio sindacale, gli amministratori devono comunicare all’organo di revisione (società di revisione o revisore unico) il progetto di bilancio al fine della predisposizione di un’analoga relazione anche da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Il bilancio deve essere quindi depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data in cui risulta indetta l’assemblea che è chiamata ad approvarlo.
Il deposito del bilancio
Infatti in caso di mancato rispetto del termine per il deposito del bilancio, la relativa delibera di approvazione potrebbe essere impugnata dai soci e invalidata.
Insieme al bilancio devono essere depositati, se ne sussiste l’obbligo di redazione, i seguenti documenti:
- copia integrale dei bilanci delle società controllate;
- prospetto riassuntivo dei principali dati delle società collegate;
- relazione degli amministratori (relazione sulla gestione);
- relazione del collegio sindacale (relazione dei sindaci);
- relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se istituita.
Quanto al termine per il deposito va considerato che: