Le libertà sindacali nella Costituzione
Il principio della libertà sindacale è espressamente descritto dalla nostra Costituzione. All’art. 39 il testo recita, nel suo primo comma, “L’organizzazione sindacale è libera”.
L’art. 39 rappresenta il fondamento legislativo più alto in materia sindacale, è la base di tutta la disciplina del diritto sindacale e delle relative relazioni industriali e, come molti altri aspetti chiave del testo costituzionale, è frutto di un compromesso politico tra o due diversi orientamenti sociali e culturali che hanno principalmente messo mano alla nostra Costituzione: l’area socialista e comunista vedeva nel sindacato l’opportunità di uno strumento di lotta di classe e di sostegno ai lavoratori, mentre l’area del cattolicesimo democratico era interessata allo sviluppo di un movimento sindacale cooperativo.
Art. 39 Cost. - L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
I contenuti del dettato costituzionale sono un’ulteriore specificazione rispetto all’art. 18 della stessa Costituzione che sancisce la libertà per i cittadini di associarsi senza fini non vietati dalla legge penale. Questo ulteriore libertà è stata fissata non soltanto per sottolineare che l’organizzazione sindacale è una diversa articolazione della libertà di associazione, ma anche per definire che il fine sindacale, perseguito dalle organizzazioni è pienamente lecito e dunque, la libertà concessa alle stesse è assoluta, e limitata soltanto alla legge.