La vicenda processuale (Cass. sez. 2, 5 giugno 2019 n. 15269)
Un condomino, in violazione alle disposizioni contemplate nel regolamento di condominio di tipo contrattuale, ha modificato la destinazione della propria unità immobiliare trasformandola da abitazione ad uso negozio e quindi con destinazione commerciale. La sentenza di 1° grado (Trib. Napoli del 13 novembre 2006) ha dato ragione al condomino che ha eseguito la trasformazione considerandola legittima. Successivamente il condominio propone appello (2° grado) avverso la detta sentenza e trova soddisfazione in quanto la Corte di Appello di Napoli con Sent. n. 4062 del 10 dicembre 2012 riforma la sentenza di primo grado e dispone il ripristino dello stato dei luoghi considerando illegittima la modificazione della destinazione d’uso. La vicenda si conclude con il ricorso alla Suprema Corte (3° grado) da parte del condomino che chiede la cassazione della decisione della Corte di Appello; ricorso che non viene accolto perché risulta corretto l’operato del giudice di merito di 2° grado che ha considerato illegittima la modificazione della destinazione d’uso per violazione del regolamento di condominio per le ragioni che andremo ad affrontare nel presente articolo.
Principi generali e interpretazione e qualificazione giuridica del concetto/locuzione di “uso”
Ai sensi dell’art. 1122 c.c. “Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio”. Tale diritto deve essere esercitato considerando: a) regolamento di condominio; b) patti contrattuali contenuti negli originari atti di acquisto c) delibere assembleari; d) normativa amministrativa/urbanistica. Per “uso” (ai fini del relativo cambio e/o modificazione) non si intende l’utilizzo che il proprietario fa ...