Poniamo qui di seguito l’attenzione su un interessante parere dell’Agenzia delle Entrate circa il regime agevolato spettante ai lavoratori impatriati di cui all’art. 16 Dlgs 147/2015.
Cosa prevede l’agevolazione?
L’art. 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”. La disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento. Trattasi di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’Unione europea che:
- sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma istitutiva del regime fiscale agevolato presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio.
Il caso
Una cittadina italiana residente a Londra (UK), fa presente di essersi laureata nel 2016.
Dal 2016 si è trasferita a Londra essendo stata assunta con contratto a tempo indeterminato da “GAMMA” e dal …..2018 è stata assunta, sempre con contratto a tempo indeterminato, da “DELTA”.
L’interpellante fa, inoltre, presente che dal 2016 ha sempre risieduto a Londra stipulando vari contratti di locazione: ...