La riforma giunge finalmente alla sua attuazione anche nella P.A., dopo diversi rinvii contenuti nelle leggi di stabilità (1° gennaio 2018 poi rinviato al 1° gennaio 2019 e infine al 1° luglio 2019) tentando di realizzare così un’armonizzazione tra la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro nell’impresa e ottenendo, anche se mediante un percorso non proprio lineare, un risultato di simmetria tra i due ordinamenti.
Per la Pubblica Amministrazione si tratta di un ulteriore tassello che si inserisce nel processo di assimilazione all’impresa privata, pur nel riconoscimento della sostanziale differenza delle finalità perseguite, dal punto di vista delle logiche organizzative.
Si ricorda che il mutamento della visione organizzativa dell’Amministrazione ha comportato, da un lato, la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti e, dall’altro, l’attribuzione alla dirigenza di un ruolo diverso, con la conseguente assunzione dei poteri del privato datore di lavoro nella gestione delle risorse umane, per giungere, anche, all’esercizio di tali poteri nell’ambito organizzativo vero e proprio.
Nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative, dunque, il comma 1148, lett. h), dell’art. 1 della legge n. 205/2017, modificando l’art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017, comma 8, come ulteriormente modificato dal comma 1131, lett. f) dell’art. 1 della legge n. 145/2018, ha disposto alla data del 1° luglio 2019 l’applicazione della disposizione di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 5-bis, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, prevedendo che eventuali negozi giuridici posti in essere in violazione del ...