Il caso affrontato da Cass. n. 17022/2019
Nella vicenda in esame la Corte di Cassazione interviene su una fattispecie alquanto originale in cui il proprietario dell’immobile sito in un condominio aveva sopraelevato il tetto effettuando parte della nuova costruzione sul suolo degli immobili del condominio limitrofo di proprietà di una società che appunto era titolare di tale porzione di fabbricato.
In questo contesto, si riteneva, quindi, che anche quest’ultima dovesse partecipare alle spese relative al condominio, in quanto, avendo accettato che la costruzione intercedesse con la sua proprietà, aveva di fatto implicitamente anche accettato di essere compresa nello stesso Condominio adiacente, facendo divenire comuni le fondazioni, i muri maestri ed il tetto dei due corpi di fabbrica.
In primo grado, il Tribunale di Firenze annullava la delibera con cui si era provveduto a decidere circa la riscossione delle spese anche nei confronti della società del condominio adiacente, ma quest’ultima proponeva comunque gravame per far accogliere l’ulteriore domanda proposta e non accolta relativa all’accertamento negativo della sua qualità di condomina del Condominio limitrofo.
Successivamente, anche la Corte di Appello di Firenze riteneva che la proprietà della società fosse ormai compresa nel condominio, in quanto i proprietari degli appartamenti in esso insistenti avevano realizzato alcuni vani nei corrispondenti piani dell’edificio, rendendo in tal modo comuni ai due edifici le fondazioni, i muri maestri ed il tetto.
Veniva, quindi, adita la Corte di Cassazione che con la pronuncia in commento, dopo aver premesso che l’accertamento della condominialità ai sensi dell’art. 1117 c.c. presuppone il litisconsorzio necessario di tutti i condomini insieme con l’amministratore, accoglieva il ricorso osservando che la presunzione di condominialità può essere applicabile “anche quando si tratti di parti non comuni di edifici limitrofi ed autonomi, oggettivamente e stabilemente ...