La lunga storia delle posizioni assicurative ponderate inizia con l’art. 8 del D.M. 18 giugno 1988. La Tariffa allora vigente aveva infatti previsto che ai datori di lavoro esercenti una attività complessa articolata in più lavorazioni fra le quali (e fra le corrispondenti masse imponibili) non fosse possibile stabilire una netta demarcazione sarebbe stato applicato un tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi attribuibili alle singole lavorazioni in ragione delle presumibili retribuzioni afferenti a ciascuna lavorazione.
Con l’entrata in vigore delle Tariffe approvate con D.M. 12 dicembre 2000 ed in particolare con la previsione dell’art. 6 delle relative Modalità di attuazione “Esercizio di attività complesse”, si era auspicato un intervento volto alla cessazione delle posizioni ponderate che, in ragione di quanto disposto, dovevano essere sostituite da posizioni assicurative a più rischi.
In particolare, l’art. 29 delle M.A.T. prevedeva che, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di adozione delle tariffe, INAIL, con delibera del Consiglio di Amministrazione, avrebbe definito i tempi e le procedure per l’attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 6, 10 e 12.
Poiché tuttavia sulla materia non vi sono state specifiche determinazioni dell’Istituto Assicuratore, hanno continuato ad applicarsi, per espressa previsione dell’art. 29 citato, le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 comma 2, e 11 delle M.A.T. 1988 e le posizioni “ponderate” hanno continuato ad esistere per circa un ulteriore ventennio.
Ed ora…
Con l’adozione dei D.M. 27 febbraio 2019 e l’entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi, INAIL ha deciso di mettere un punto sulle posizioni ponderate.
Le stesse sono state cessate alla data del 31 dicembre 2018 mediante una operazione informatica centralizzata e sostituite da nuove posizioni assicurative a più rischi per le ...