L’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che in caso di dimissioni volontarie presentate nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, tanto la lavoratrice madre quanto il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, hanno diritto alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento. La genitorialità è intesa in senso ampio, quindi anche nel caso di adozione o affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Nonostante l’orientamento della Cassazione sembrasse ormai consolidato, la Corte è stata recentemente chiamata a decidere sul ricorso di un datore di lavoro il quale motivava il suo rifiuto al pagamento delle indennità sulla base di un precedente orientamento.
La massima della sentenza Cass., Sez. Lavoro n. 16176/2019
In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell’art. 55 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell’ipotesi in cui esse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro.
Il caso
La vicenda nasce dalla richiesta di una dirigente medico Asl al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso per dimissioni rassegnate entro il primo anno dalla data di ingresso in famiglia del minore dalla stessa adottato. L’Asl negava il pagamento in quanto dopo le dimissioni, e sempre nell’anno immediatamente successivo all’ingresso in famiglia del figlio adottivo, la dirigente aveva lavorato in forma autonoma sia attraverso sostituzioni periodiche di altri professionisti medici sia all’interno dell’ambulatorio medico gestito dalla sorella del quale, in un secondo momento, divenne anche socia ...