Si stringe la morsa nel settore turistico e, con le novità introdotte dal Decreto Crescita, l’era del selvaggio west nelle locazioni brevi potrebbe volgere al termine. Già il DL n. 50/2017, come modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 4 era intervenuto a regolare le locazioni brevi da un punto di vista fiscale, non solo fornendone una definizione a livello fiscale, ma estendendo il regime della cedolare secca ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve e imponendo ai portali e alle agenzie che operano come intermediari nella stipula dei contratti di locazione breve, di trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per loro tramite, all’Agenzia delle Entrate.
Oggi, con il decreto crescita, le informazioni trasmesse all’Amministrazione Finanziaria dai portali di intermediazione immobiliare e dalle agenzie immobiliari, in virtù dell’obbligo previsto dal citato articolo 4 del Decreto Legge n. 50/2017, saranno incrociati con quelli che, in forma aggregata e anonima, vengono comunicati per fini di pubblica sicurezza al Ministero dell’Interno dai gestori di strutture ricettive e dai proprietari di immobili. La finalità è connessa alla valutazione del rischio riferito alla correttezza degli adempimenti fiscali.
Ma questa non è l’unica novità introdotta in materia dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 in sede di conversione.
Infatti, la disposizione di cui all’art. 13 quater, che aggiunge un ulteriore periodo all’art. 4 comma 5 bis del menzionato D.L. n. 50, prevede che le informazioni ricevute dal Ministero dell’Interno vengano comunicate altresì ai Comuni che applicano l’imposta o il contributo di soggiorno.
Con tale condivisione di informazioni, il legislatore si propone l’obiettivo di contrastare forme irregolari di offerta turistica in ambito fiscale e recuperare il gettito anche in tale settore.
Il Decreto Crescita, con l’intento di perfezionare l’offerta ...