Premessa
In altri termini, senza perseguimento dello scopo mutualistico non può esistere una società cooperativa “genuina”.
Diversamente, la prevalenza mutualistica dà diritto alla fruizione di specifiche agevolazioni fiscali (1).
L’approfondimento che segue, dopo un cenno alle caratteristiche salienti delle cooperative sociali, si focalizzerà sulle novità intervenute in merito al regime Iva applicabile alle prestazioni socio-assistenziali erogate dalle medesime, per effetto della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (2).
Le cooperati sociali: la disciplina della legge n. 381 del 1991
Le cooperative sociali, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 381 del 1991, perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.
Le cooperative sociali svolgono, pertanto, attività di rilevanza sociale ed agiscono nell’interesse dei destinatari di tali attività.
Le cooperative sociali sono qualificate “di diritto” a mutualità prevalente, come disposto dall’articolo 111-septies delle “Disposizioni di attuazione del Codice civile e transitorie” (3).
Le cooperative sociali perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione del cittadino attraverso: a) la gestione di servizi educativi e socio-sanitari (cd. “cooperative di tipo A”); b) attività mirate all’inserimento lavorativo in diversi settori di cittadini svantaggiati (cd. “cooperative di tipo B”).
Le cooperative sociali, in altri termini, oltre ad una mutualità interna, perseguono una “mutualità solidale”.
Le cooperative sociali di tipo A offrono assistenza sociale e socio-sanitaria, ad esempio, possono gestire case di riposo per anziani, asili-nido o per l’infanzia, ecc.
Le cooperative sociali di tipo B, viceversa, effettuano attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, impiegando tra la forza-lavoro soggetti svantaggiati, che sono, in genere, persone affette da invalidità psico-fisica, tossicodipendenti, minori in età lavorativa con difficoltà familiari, e detenuti ...