La Sent. n. 12715/2019
Il creditore del condominio, che dispone di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, in tal caso nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss. (pignoramento).
Si tratta del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella Sent. n. 12715/2019, che ha fornito risposta positiva alla questione inerente la possibilità, per il creditore del condominio, di procedere all’espropriazione dei crediti nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti.
In punto di diritto, la controversia ha ad oggetto la contestazione del diritto di un creditore del condominio di procedere, in base ad un titolo giudiziale, ad esecuzione forzata nei confronti dello stesso condominio, mediante pignoramento dei suoi crediti verso i condomini per contributi.
Come precisato nella risoluzione delle questioni preliminari, non si tratta di una controversia avente ad oggetto direttamente la riscossione dei contributi, l’erogazione delle spese di manutenzione o la gestione di una o più cose comuni, né viene dedotta l’estinzione – successiva alla formazione del titolo – del credito fatto valere contro il condominio, ma solo una pretesa inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, secondo le modalità concretamente adottate dal creditore, di tal che la proposizione dell’opposizione non può ritenersi rientrare tra le ordinarie attribuzioni dell’amministratore di cui all’art. 1130 c.c. Motivo per cui viene puntualizzato che deve negarsi l’autonoma legittimazione dell’amministratore a proporre autonoma opposizione senza autorizzazione dell’assemblea.
Inoltre, premesso che ...